TUTELA E DIRITTI DEL CONSUMATORE

a cura del  dott. Alfredo Manzella

ALITALIA: rimborsati i consumatori?

Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori

Alitalia sostiene di aver rimborsato i clienti per oltre 265 mln. Peccato ci sia voluto l'Antitrust. Inoltre quanti rimborsi mancano all'appello?

Roma, 7 ottobre 2020 - "Peccato che per rimborsare i consumatori ci sia voluto l'intervento dell'Antitrust che il 3 luglio ha avviato un procedimento istruttorio cautelare nei confronti di Alitalia perché offriva ai suoi clienti l'erogazione dei voucher in luogo del rimborso del prezzo del biglietto previsto dal Regolamento (CE) n. 261/200" afferma l'avv. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando la dichiarazione del commissario di Alitalia Giuseppe Leogrande, che, in audizione alle commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera, ha dichiarato che la compagnia aerea ha rimborsato fino al 30 settembre oltre 265 milioni in biglietti venduti per voli cancellati per l'emergenza Covid.

"Solo grazie all'intervento dell'Authority sono state modificate le pratiche commerciali della compagnia e modificate le comunicazioni inviate ai clienti. Inoltre, ci piacerebbe sapere quanti sono i viaggiatori che ancora attendono il rimborso e se, quando parlano di rimborsi, intendono in denaro o con voucher"


ANTITRUST: istruttoria contro 13 società di luce e gas

Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori

Bene, ottima notizia, si faccia subito chiarezza. Luce: +26% il prezzo del mercato libero rispetto al tutelato.

Roma, 9 ottobre 2020 - "Bene, ottima notizia, si faccia subito chiarezza" afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando la notizia che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato 13 procedimenti istruttori contro altrettante società di luce e gas per la mancanza di trasparenza nell'indicazione delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero.

"Se, come risulta dagli ultimi dati dell'Authority, nel 2019 i clienti domestici che sono passati al mercato libero hanno pagato mediamente il 26% per l'approvvigionamento dell'energia elettrica rispetto al tutelato, è di tutta evidenza che o i consumatori sono dei kamikaze o evidentemente hanno aderito senza comprendere fino in fondo le informazioni fornite dalla società" prosegue Vignola.

"Oltre a offerte commerciali poco chiare, il problema è che le bollette dell'energia, nonostante tutti gli sforzi profusi, continuano ad essere un mistero irrisolto di questo Paese, un rompicapo inestricabile. Diventa, quindi, facile trarre in inganno il consumatore, basta non essere esaustivi nella spiegazione e omettere dettagli importanti" prosegue Vignola.

"Per quanto riguarda poi le penali in caso di recesso, chiediamo la massima condanna possibile, perché sono un grave limite alla concorrenza" conclude Vignola.

ANTITRUST: voucher, Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama ora rimborsano

Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori

Bene, ma non basta. Ora le condanne e via i voucher senza se e senza ma.

Roma, 23 ottobre 2020 - "Bene, ottima notizia ma non basta" afferma l'avv. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando la notizia che l'Antitrust non ha preso misure cautelari contro Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama, dato che ora offrono il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei voli.

"Da un lato, infatti, attendiamo le sanzioni pecuniarie nei procedimenti principali. Dall'altro, serve il superamento della politica dei voucher, senza se e senza ma, anche in caso sia veritiera la cancellazione del volo per la causale della pandemia" prosegue Dona.

"I voucher obbligatori, anche se legati al Covid, sono illegali e contrari alla normativa europea, al Reg. (CE) n. 261/2004, non a caso l'Europa ha già aperto una procedura di infrazione contro l'Italia. Vanno, quindi, cancellati definitivamente" conclude Dona.

L'Antitrust ha deciso di non adottare alcuna misura cautelare a conclusione di quattro sub-procedimenti nei confronti di Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama, mentre nel frattempo proseguono i procedimenti principali per accertare eventuali pratiche commerciali scorrette.

I sub-procedimenti erano stati avviati a fine settembre per sospendere la vendita di biglietti per voli poi cancellati unilateralmente, offrendo in cambio ai consumatori soltanto i voucher. La cancellazione era motivata con la diffusione del contagio da Covid-19, sebbene i servizi si riferissero a un periodo e a destinazioni senza i limiti di circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi.

A seguito dell'intervento dell'Autorità, le compagnie hanno limitato l'utilizzo della causale per la pandemia Covid ai soli casi in cui non è stato oggettivamente possibile operare il volo a causa di restrizioni ai trasferimenti di persone.

Inoltre, i vettori hanno previsto la possibilità di richiedere il rimborso pecuniario con tempi certi e attraverso procedure automatizzate. L'eventuale scelta di richiedere il voucher è lasciata solo al consumatore. Vueling, EasyJet, Blue Panorama e Ryanair hanno anche rafforzato le misure di assistenza ai consumatori predisponendo strumenti di contatto gratuiti e attraverso un significativo incremento degli addetti ai call center.

Corte di Cassazione: la rateizzazione della cartella non preclude l'impugnazione
Con la sentenza n. 3347/2017, la Corte Suprema è intervenuta su una questione di particolare interesse: la possibilità di impugnare la cartella di pagamento dopo la sua rateizzazione. Ebbene, i giudici di Piazza Cavour sostengono che " costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente . Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati. Ciò non esclude che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perche tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purchè entrambi assolutamente inequivoci". La rateizzazione chiesta dal ricorrente non costituisce acquiescenza".
La Suprema Corte, sezione 5, con l'Ord. n. 14945 del 08 giugno 2018, esprime un principio opposto a quello espresso dalla Sez. 6 con l'Ordinanza n. 16098/2018.
Ritornata sulla complessa questione della rateazione richiesta all'Agente della Riscossione la Suprema Corte ha affermato che tale dilazione NON è di ostacolo per una successiva impugnazione delle cartelle dilazionate.
Precisamente, il Supremo Consesso ha statuito che: "Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siamo scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario" (Cass. n. 14945/2018)
I punti fermi della Cassazione sulla dilazione Quindi, considerando le recenti pronunce della Cassazione, possiamo inquadrare alcuni punti fermi e univoci:
la dilazione non interrompe la prescrizione (sia per Tributi, sia per Contributi), se NON del tutto corrisposta; salvo che il Contribuente non abbia espressamente precisato che il pagamento di alcune rate era a solo titolo di pagamento parziale (Cass. n. 16098/2018: Cass. n. 14945/2018; Cass. 13506/2018; Cass. n. 18/2018; Cass. n. 7820/2017);
La dilazione non è accettazione del debito e/o acquiescenza del debito (Cass. n. 16098/2018: Cass. n. 14945/2018; Cass. n. 3347/17; Cass. n. 7820/2017; Cass. n. 2197/15; CTR Toscana n. 1745/17; Cass. 6820/16; Cass. n. 22726/16; C. di Stato Ud. Ple. n. 15/13; C di St. n. 4521/13).

Punto dubbio della Cassazione

Dati per certi i 2 punti sopra indicati (in riferimento alla dilazione con il Fisco e l'istituto della prescrizione), rimane, quantomeno incerto, se la dilazione comporti, oppure non comporti, conoscenza delle cartelle rateizzate. Ciò considerando anche il contrasto delle due ultime pronunce della Suprema Corte: Cass. n. 14945/2018 e Cass. n. 16098/2018.
Per meglio comprendere la questione è opportuno un esempio.
Se un contribuente nel 2012 formulava una dilazione con la Ex Equitalia, ma non la rispettava, tale rateazione non interrompe la prescrizione e non è prova della accettazione del debito (come sopra illustrato).
Tuttavia, tale pagamento dilazionato può essere una forma di conoscenza delle cartelle rateizzate.
Potrebbe, quindi, fare decorrere dal 2012 i 60 giorni per l'impugnazione delle cartelle, mai ricevute. Quindi, oggi (2018), un ricorso fondato sugli estratti di ruolo per fare annullare le cartelle oggetto della dilazione (si ripete cartelle MAI notificate al contribuente) potrebbe rischiare di essere dichiarato inammissibile.
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ZTL: COME CONTESTARE UNA MULTA ??COME FARLA ANNULLARE ?? Ecco come Fare:
Beccarsi una multa in Ztl è facile. Ma, talvolta, ingiusto. Come contestare una multa e farla annullare. Vi sveliamo tutte le strategie giuridiche che vi consentiranno di farlo.
Leggete con attenzione il nostro articolo e non dovrete più soccombere a multe ingiuste e salate.La segnaletica deve essere compresa da tutti
Intanto, com'è noto, il Comune, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione numero 608 del 2011, ha l'obbligo di segnalare le zone a traffico limitato e i relativi varchi di accesso. La segnaletica, infatti, deve essere idonea ad essere percepita dall'utente della strada. Pertanto, in caso contrario, è rilevabile l'invalidità del sistema e la nullità del verbale. Pertanto, sarà possibile sapere cosa fare quando ti troverai di fronte al dilemma Ztl, come contestare una multa e farla annullare.
Uomo avvisato mezzo salvato. L'obbligo di avviso in caso di plurime violazioni
Un altro aspetto importante, riguarda il caso di plurime violazioni. Cioè, se da un lato l'utente deve essere multato perché transitava in ZTL senza permesso, dall'altra, avrebbe dovuto essere messo a conoscenza del fatto che se fosse ripassato nella stessa zona sarebbe stato nuovamente multato. Quindi, se fosse stato avvisato, di certo non avrebbe reiterato la condotta.
In tal caso, la sanzione amministrativa elevata per la prima violazione avrebbe avuto l'effetto educativo costituzionalmente tutelato. Infatti, la funzione della norma sopra citata, è quella di rieducare il sanzionato al fine di fargli capire la portata lesiva della sua azione di omissione.In questi casi, sarebbe corretto pagare solo la prima multa. E' utile ritenere, dunque, che le successive violazioni non possono essere avvenute per dolo o per colpa, in quanto traggono origine unicamente dalla precedente omissione. (Trib.Reggio Emilia, Sent. n. 1330/2014). (Giudice di Pace di Pisa Sent. n. 3398/2007) (Sent. n. 1835/2015 dal Giudice di Pace di Parma) (Trib.Reggio Emilia, Sent. n. 1330/2014)
Le infrazioni commesse nelle Ztl non costituiscono un illecito distinto
Occorre precisare che le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, nel caso di rilevazioni simultanee, non costituiscono un illecito distinto e, per logica conseguenza non è possibile elevare più contravvenzioni. (Sent. n. 854 del 2016 Tribunale di Pisa)L'art. 8 della legge numero 689/81 prevede espressamente che "chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo".
Cosa dice la legge sulle violazioniL'ex articolo 3, comma 1, del D.p.r. n. 250/1999 stabilisce una serie di cose. Vediamole insieme. Primo, che le violazioni contestate devono essere documentate attraverso le immagini recuperate dagli appositi dispositivi elettronici posizionati nei varchi di accesso. Secondo, devono riportare, oltre all'identificazione del veicolo, il luogo e l'ora dell'avvenuta violazione. Terzo, deve riportare anche il tipo e il modello del dispositivo elettronico usato, nonché la data della sua omologa.Altri motivi di nullità della multa
Vi sono poi ulteriori motivi di nullità accertati dalla giurisprudenza, ad esempio, quello relativo al caso in cui non venga indicata l'ordinanza e i suoi estremi dell'istituzione della ZTL. In tale ipotesi, l'automobilista deve essere sempre messo a conoscenza quale sia l'Autorità amministrativa che abbia assunto la relativa determinazione. Sul retro dei cartelli segnaletici, come nei verbali, deve essere riportato il riferimento dell'OD. Allo stesso modo l'articolo 7 del codice della strada prescrive che la contravvenzione deve indicare se i rilievi riscontrati con le telecamere siano stati autorizzati dal Prefetto o meno.
A chi spetta il potere di multareGrosso modo, abbiamo scoperto tante cose per sapere, in caso di Ztl, come contestare una multa e farla annullare.Ma non è tuttoUn altro aspetto, nel caso si decida di contestare una multa ZTL, è quello che, l'ordinanza del sindaco che regolamenta sosta, accessi e sanzioni per la ZTL della città, può essere presupposto di nullità dell'infrazione. Tale potere, infatti, spetta al dirigente dell'Ente Locale responsabile del Servizio Traffico e Mobilità e non al sindaco, salvo alcune eccezioni di carattere urgenti.Quindi, nonostante i pareri non univoci dei giudici, laddove il Comune nella causa di impugnazione non esibisca il provvedimento del dirigente comunale, si può tentare l'eccezione della nullità del verbale.(Tar Lombardia, sent. n. 132/16)
Per ulteriori informazioni potere chiamarci allo 0818072901 oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica : legalservicesorrento@email.it o venirci a trovare presso la nostra sede in Sorrento in Via Marziale n. 45 80067 per ricevere assistenza in merito Lo STAFF  

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore 

Pochi conoscono la normativa varata con la Legge di Stabilità per il 2013, che fu definita "Cartelle pazze", proprio per correggere tutti quei vizi che molte cartelle di pagamento dell'allora Equitalia hanno presentato vizi che ben potevano essere annullati direttamente dall'Agente della riscossione adesso Agenzia delle Entrate Riscossione senza costringere ed obbligare il contribuente a ricorrere al giudice competente per materia.


                                 Pignoramento pensione Inps 2018 limiti:

Quali sono i nuovi limiti di pignoramento pensione 2018?
Per il pignoramento pensione i nuovi limiti 2018, sono quelli dell'importo dell'assegno sociale + un altro 50%, per cui se l'importo dell'assegno sociale 2018 è pari a 453 euro, il nuovo limite pignoramento pensione 2018 è pari a 679,5 euro, cioè pari a 453 + 226,5 ossia, la metà di 453 euro.
Se quindi il debitore ad esempio ha una pensione di 1.000 euro al mese, il creditore, ha la possibilità di far pignorare la parte eccedente al cd. minimo vitale, per cui per la parte eccedente i 679,5 euro, aggredendo i rimanenti 320,1 euro, sui quali si applica la quota massima di pignoramento del quinto della pensione, ovvero, 64,1 euro su una pensione di 1000 euro.
Studio di Settore nelle procedure esecutive della riscossione esattoriale